Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di singoli uffici.
NON ESISTONO ALLO STATO RILIEVI DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNI ED ESTERNI SULL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Organi di revisione amministrativa e contabile